Centro Studi e Documentazione

Il Tribunale

 

Ex-VI livelli:

INQUADRAMENTO,  NELLA  CATEGORIA  D,
POSIZIONE  ECONOMICA   D1 

(TRIBUNALE DI LARINO 24/12/2000)

 

Il  Tribunale,  nella  persona  della  dott.sa  Laura  D'Arcangelo,  in  composizione
monocratica in funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del  19.12.2000  nel  procedimento  ex  art.  28  L. 300/70  (n. 757/2000)
promosso da F.P.CGIL, UIL Enti Locali, CISL FPS  nei  confronti  del  Comune di
Termoli, osserva quanto segue

FATTO

Con  ricorso datato 14 dicembre 2000 le  associazioni  sindacali  di  cui  in  epigrafe
chiedevano dichiararsi l'antisindacalità  delle  condotte  realizzate  dal  Comune  di
Termoli    " per  avere  posto  in  essere  atti  deliberativi  di  reinquadramento  del
personale di area di vigilanza  in  palese  violazione  dell' art.  29  CCNL  14.9.2000
per il personale del comparto delle regioni e  delle  Autonomie  Locali  -  cd. " code
contrattuali",  degli artt. 4, 7 e 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 per il personale del
comparto  delle   regioni   e   delle   autonomie   locali   e   dell'  art.  16  CCNL  del
31.3.1999",  ed  in  particolare  per  aver  omesso  di  considerare  ed  informare  le
controparti sindacali nell'adottare la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  198  del
28.9.2000  -  con   la   quale   si   procedeva  all' inquadramento,  nella  categoria  D,
posizione  economica   D1,  ed   alla   attribuzione  delle  mansioni  di  specialista  di
vigilanza ai sottufficiali   ............................., .  ...........................,   ...............................
e ...................... - e   la  determina  dirigenziale   n.  1357  del  14.10.2000  -  con  cui
veniva   disposto   l' inquadramento   del   predetto   personale   nella   qualifica   di
vigilanza prevedendo la contestuale  erogazione,  a  favore  degli stessi  dipendenti,
delle competenze arretrate -

 

Si  costituiva  nel    procedimento   il   Comune   di   Termoli,   il   quale   deduceva
l'infondatezza  del   ricorso   sostenendo che  l'amministrazione  convenuta   aveva
regolarmente attivato una procedura di contrattazione decentrata che aveva avuto
ad oggetto anche la questione per cui è giudizio sottolineando che,  in ogni caso,  le
OO.SS. ricorrenti, ai sensi dell'art. 29 del CCNL 14.9.1999,  non  avrebbero  alcun
diritto all'informazione - nè, tantomeno, alla  concertazione  o  alla   contrattazione -
sulla  questione  del  reinquadramento del personale addetto all'area  di  vigilanza.
Deduceva,  infine,  la  resistente, l'inammissibilità del  ricorso  per  intempestività,
mancando  nel  caso  di  specie l'attualità della condotta, aggiungendo che  in  ogni
caso, la  condotta  dell'ente locale non poteva dirsi lesiva della  libertà  sindacale.
Interveniva  altresì  volontariamente  nel procedimento .................., deducendo  la
tardività  del  ricorso  nonchè l'infondatezza dello stesso per  avere  il  Comune  di
Termoli  attivato  la   procedura  di  contrattazione   collettiva   decentrata   e   non
sussistendo  alcun  obbligo  per l'ente  locale, ai sensi  dell'art.  29  del  CCNL  del
14.9.2000, di   provvedere  ad  un' ulteriore  contrattazione   decentrata   prima   di
procedere al reinquadramento del personale di vigilanza.
Non essendo necessario procede ad  atti  d'istruzione,  all'udienza  del   19.12.2000,
esaurita la discussione della controversia, il giudice riservava ogni decisione.

DIRITTO
Ritiene questo giudice che   il  ricorso  sia   infondato  e  debba  pertanto  essere
respinto.
L'art. 24 del CCNL del 1.4.1999 prevede un impegno, tra le parti  firmatarie  del contratto,
afferenti "le problematiche del personale dell'area di vigilanza addetto a  compiti
di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo collocato nella  ex  VI
qualifica funzionale. "

In attuazione del predetto impegno, l'art. 29 del successivo CCNL siglato in data
14.9.2000   ha   stabilito   che   "le  parti  convengono  di  assumere  le  iniziative
necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D), posizione economica D1,
del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^ q.f." in una serie di ipotesi, tra  cui
quella, prevista   alla   lettera  b)   del   citato   articolo,  del " personale  addetto
all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di  operatori  di  pari
qualifica  o di quella inferiore, già collocato, a  seguito  di  procedure  concorsuali,
nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l'esercizio di
tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 268/1987".
Ebbene, dal tenore letterale della suddetta norma contrattuale, non è possibile, a
parere  di   chi   scrive,   inferire   alcun   obbligo,  a  carico  dell' amministrazione
resistente, di informazione, concertazione e contrattazione in favore delle OO.SS.
ricorrenti.
Per quanto riguarda infatti il persoonale di cui alla lett. b) del  primo  comma (che
costituisce la categoria per cui vi è la controversia) la  norma  contrattuale  citata
prevede che il passaggio alla categoria D avvenga "previa verifica  selettiva  dei
requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b) entro il termine di due mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del presente CCNL" (comma 5 art. 29).
Significativamente, invece, per quanto riguarda la categoria di cui al punto c), che
esula dall'ambito del presente giudizio, il sesto comma della norma citata prevede
l'attivazione  di  procedure  di  concertazione  ai  sensi  dell' art.  8  del CCNL, del
1.4.1999.
E'  vero  che  ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  29 del CCNL del 14.9.2000 gli enti
provvedono  alla copertura finanziaria relativa all'istituzione in dotazione organica
dei  posti  di  categoria  D,  anche  ai  sensi  dell'art. 15 comma  5  del  CCNL   del
1.4.1999 e che la materia di cui a tale ultima disposizione è, ai sensi dell'art. 4  del

citato CCNL, riservata alla contrattazione collettiva  decentrata integrativa, ma  è
anche  vero  che  nel  caso  di  specie   per   la  riclassificazione   del  personale   in
questione  non  vi  è  stato  bisogno  di  impegnare  ulteriori  risorse  finanziaria,  in
quanto si è attinto da fondi già disponibili, come  è  agevole  ricavare  dalla  lettura
della determinazione dirigenziale n. 1357 del 16.10.2000.
Poichè   si    ritiene,    sulla   base    delle   considerazioni   che  precedono,   che   il
reinquadramento  dei  quattro sottufficiali   di   cui  al  presente  ricorso non  rientri
nella materia riservata alla contrattazione decentrata, appare inconforente anche il
richiamo, effettuato dai ricorrenti, all'art.  7  del  CCNL  1.4.1999  con   riferimento
all'obbligo d'informazione preventiva.
Va in ogni caso sottolineato  che  risulta  dalla  documentazione  prodotta  da  parte
resistente  che   la   questione   per  cui  è  giudizio  è  stata  oggetto  di  discussione
preventiva tra il Comune e le OO. SS. nella riunione del 30.3.2000 ( cfr. verbale del
giorno 30.3.2000 avente ad oggetto ordinamento professionale - doc. 1 del fascicolo di
parte intervenuta)
Ne   consegue  che   nessun   diritto   dei   sindacati   ricorrenti   è   stato   leso   dal
comportamento della resistente
Considerata la novità della questione controversia (che  attiene  all'interpretazione
di   disposizioni   contrattuali   collettive    di    recentissima   formazione),  ritiene  il
Tribunale che sussistano giusti motivi per la compensazione integrale    delle  spese
di lite

 P.Q.M

Il G.U.L.  respinge il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese   di  lite.

Larino, 24.12.2000

IL GIUDICE
  (dott.ssa Laura D'Arcangelo)