Ex-VI livelli:
INQUADRAMENTO, NELLA CATEGORIA D,
POSIZIONE ECONOMICA D1
(TRIBUNALE DI LARINO 24/12/2000)
Il Tribunale, nella persona della
dott.sa Laura D'Arcangelo, in composizione
monocratica in funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva
assunta
all'udienza del 19.12.2000 nel procedimento ex
art. 28 L. 300/70 (n. 757/2000)
promosso da F.P.CGIL, UIL Enti Locali, CISL FPS nei confronti
del Comune di
Termoli, osserva quanto segue
FATTO
Con ricorso datato 14 dicembre 2000 le associazioni
sindacali di cui in epigrafe
chiedevano dichiararsi l'antisindacalità delle condotte
realizzate dal Comune di
Termoli " per avere posto in
essere atti deliberativi di reinquadramento del
personale di area di vigilanza in palese violazione
dell' art. 29 CCNL 14.9.2000
per il personale del comparto delle regioni e delle Autonomie
Locali - cd. " code
contrattuali", degli artt. 4, 7 e 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 per
il personale del
comparto delle regioni e
delle autonomie locali e
dell' art. 16 CCNL del
31.3.1999", ed in particolare per aver
omesso di considerare ed informare le
controparti sindacali nell'adottare la delibera della
Giunta Comunale n. 198 del
28.9.2000 - con la quale
si procedeva all' inquadramento, nella
categoria D,
posizione economica D1, ed alla
attribuzione delle mansioni di specialista di
vigilanza ai sottufficiali ............................., .
..........................., ...............................
e ...................... - e la determina
dirigenziale n. 1357 del 14.10.2000 -
con cui
veniva disposto l' inquadramento
del predetto personale nella
qualifica di
vigilanza prevedendo la contestuale erogazione, a
favore degli stessi dipendenti,
delle competenze arretrate -
Si costituiva nel
procedimento il Comune di
Termoli, il quale deduceva
l'infondatezza del ricorso sostenendo che
l'amministrazione convenuta aveva
regolarmente attivato una procedura di contrattazione decentrata che aveva
avuto
ad oggetto anche la questione per cui è giudizio sottolineando che, in
ogni caso, le
OO.SS. ricorrenti, ai sensi dell'art. 29 del CCNL 14.9.1999, non avrebbero
alcun
diritto all'informazione - nè, tantomeno, alla concertazione
o alla contrattazione -
sulla questione del reinquadramento del personale addetto
all'area di vigilanza.
Deduceva, infine, la resistente, l'inammissibilità del
ricorso per intempestività,
mancando nel caso di specie l'attualità della condotta,
aggiungendo che in ogni
caso, la condotta dell'ente locale non poteva dirsi lesiva
della libertà sindacale.
Interveniva altresì volontariamente nel procedimento ..................,
deducendo la
tardività del ricorso nonchè l'infondatezza dello stesso
per avere il Comune di
Termoli attivato la procedura di
contrattazione collettiva decentrata
e non
sussistendo alcun obbligo per l'ente locale, ai
sensi dell'art. 29 del CCNL del
14.9.2000, di provvedere ad un' ulteriore
contrattazione decentrata prima di
procedere al reinquadramento del personale di vigilanza.
Non essendo necessario procede ad atti d'istruzione,
all'udienza del 19.12.2000,
esaurita la discussione della controversia, il giudice riservava ogni
decisione.
DIRITTO
Ritiene questo giudice che il ricorso sia
infondato e debba pertanto essere
respinto.
L'art. 24 del CCNL del 1.4.1999 prevede un impegno, tra le parti
firmatarie del contratto,
afferenti "le problematiche del personale dell'area di vigilanza addetto
a compiti
di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo collocato nella
ex VI
qualifica funzionale. "
In attuazione del predetto impegno, l'art. 29 del successivo CCNL siglato
in data
14.9.2000 ha stabilito che
"le parti convengono di assumere le
iniziative
necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D), posizione economica
D1,
del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^ q.f." in una serie di
ipotesi, tra cui
quella, prevista alla lettera b)
del citato articolo, del " personale
addetto
all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di
operatori di pari
qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito
di procedure concorsuali,
nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero
l'esercizio di
tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 268/1987".
Ebbene, dal tenore letterale della suddetta norma contrattuale, non è
possibile, a
parere di chi scrive,
inferire alcun obbligo, a carico
dell' amministrazione
resistente, di informazione, concertazione e contrattazione in favore delle
OO.SS.
ricorrenti.
Per quanto riguarda infatti il persoonale di cui alla lett. b) del
primo comma (che
costituisce la categoria per cui vi è la controversia) la norma
contrattuale citata
prevede che il passaggio alla categoria D avvenga "previa verifica
selettiva dei
requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b) entro il termine di due mesi
dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL" (comma 5 art. 29).
Significativamente, invece, per quanto riguarda la categoria di cui al punto
c), che
esula dall'ambito del presente giudizio, il sesto comma della norma citata
prevede
l'attivazione di procedure di concertazione
ai sensi dell' art. 8 del CCNL, del
1.4.1999.
E' vero che ai sensi del comma
3 dell'art. 29 del CCNL del 14.9.2000 gli enti
provvedono alla copertura finanziaria relativa all'istituzione in
dotazione organica
dei posti di categoria D, anche ai
sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL del
1.4.1999 e che la materia di cui a tale ultima disposizione è, ai sensi
dell'art. 4 del
citato CCNL, riservata alla contrattazione collettiva decentrata
integrativa, ma è
anche vero che nel caso di
specie per la riclassificazione
del personale in
questione non vi è stato bisogno di
impegnare ulteriori risorse finanziaria, in
quanto si è attinto da fondi già disponibili, come è agevole
ricavare dalla lettura
della determinazione dirigenziale n. 1357 del 16.10.2000.
Poichè si ritiene,
sulla base delle considerazioni
che precedono, che il
reinquadramento dei quattro sottufficiali
di cui al presente ricorso non rientri
nella materia riservata alla contrattazione decentrata, appare inconforente
anche il
richiamo, effettuato dai ricorrenti, all'art. 7 del
CCNL 1.4.1999 con riferimento
all'obbligo d'informazione preventiva.
Va in ogni caso sottolineato che risulta dalla
documentazione prodotta da parte
resistente che la questione per
cui è giudizio è stata oggetto di
discussione
preventiva tra il Comune e le OO. SS. nella riunione del 30.3.2000 ( cfr.
verbale del
giorno 30.3.2000 avente ad oggetto ordinamento professionale - doc. 1 del
fascicolo di
parte intervenuta)
Ne consegue che nessun
diritto dei sindacati
ricorrenti è stato leso dal
comportamento della resistente
Considerata la novità della questione controversia (che attiene
all'interpretazione
di disposizioni contrattuali
collettive di recentissima
formazione), ritiene il
Tribunale che sussistano giusti motivi per la compensazione
integrale delle spese
di lite
P.Q.M
Il G.U.L. respinge il ricorso e compensa integralmente tra le parti le
spese di lite.
Larino, 24.12.2000
IL GIUDICE
(dott.ssa Laura D'Arcangelo)